Una società si rivolge all’Avvocato Lorenzo Morelli rappresentando di aver formalizzato a mezzo posta elettronica certificata la disdetta del contratto precedentemente sottoscritto con il proprio gestore telefonico.
La Compagnia, ciononostante, in epoca successiva a tale comunicazione, emette 5 fatture relative alle mensilità successive e incarica una società per il recupero del credito.
L’Avvocato Lorenzo Morelli, quindi, riscontra immediatamente il sollecito di pagamento specificando che nulla è dovuto per le fatture emesse dall’operatore telefonico in epoca successiva alla comunicazione di disdetta. A fronte dell’atteggiamento di quest’ultimo, che non intendeva rinunciare alla propria pretesa, l’Avvocato Morelli avvia inoltre una procedura di conciliazione presso il CO.RE.COM. Abruzzo, chiedendo che la controparte emettesse note di credito per le fatture illegittimamente emesse e, quindi, rinunciasse alla riscossione dei relativi importi.
A questo punto il gestore, resosi conto dell’infondatezza della propria pretesa, propone all’utente un indennizzo di € 500,00 oltre all’emissione delle note di credito, riconoscendo, contestualmente, che nulla fosse dovuto.
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