Le conseguenze della omessa notifica della richiesta di archiviazione

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Il caso del reclamo di cui all’art. 410 bis c.p.p.

Reclamo contro la decisione della Procura di procedere ad un'archiviazione a cura del G.I.P.
Diritto CivileDiffamazione
Tempi4 Mesi
AvvocatoLorenzo Morelli

La cliente si rivolge all’Avvocato Lorenzo Morelli al fine di redigere e depositare una denunzia querela nei confronti del proprio ex partner, resosi responsabile di una serie di condotte persecutorie e diffamatorie ai danni della donna; condotte, sfortunatamente, ripetutesi nel tempo, tanto da costringere la donna a depositare ben quattro integrazioni di querela.

Cosa è successo

Visto il lungo decorso temporale, in assenza di qualsivoglia provvedimento, l’Avvocato Lorenzo Morelli si reca presso la segreteria del P.M. incaricato, ove scopre che, nonostante la donna avesse eletto domicilio presso il proprio legale, la Procura, omettendo la notifica, aveva richiesto e successivamente ottenuto il provvedimento di archiviazione a cura del G.I.P.

Cosa ho fatto

Tralasciando le motivazioni sottese alla richiesta di archiviazione, a dir poco discutibili, l’Avvocato Lorenzo Morelli informa immediatamente la propria assistita e deposita tempestivamente il reclamo di cui all’art. 410 bis c.p.p., eccependo la nullità e/o inesistenza della notifica tentata, ma mai di fatto eseguita, della richiesta di archiviazione.

Risultato

Interessante la decisione assunta dal Tribunale di Teramo all’esito dell’udienza camerale, il quale fa propri i motivi alla base del reclamo annullando il provvedimento di archiviazione reso dal G.I.P. ed ordinando la restituzione degli atti al P.M.

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